L’art. 13-ter del DL 145/2023 convertito in legge 15 Dicembre 2023, n. 191, ha istituito a livello nazionale il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che è un codice univoco introdotto con normativa statale per identificare tutte le strutture ricettive.
Con il Decreto del Ministero del Turismo prot. 16726 del 6/6/2024, cd. decreto interoperabilità, sono state definite le modalità di interscambio fra le banche dati regionali e la Banca Dati Nazionale (BDSR). Il 3 Settembre 2024 è avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 130 dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR. Ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter, la normativa di cui allo stesso articolo si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a tale pubblicazione, quindi a partire dal 2 Novembre 2024.
Chi deve richiedere il CIN
Tutti i titolari o i gestori delle seguenti strutture e tipologie ricettive devono richiedere il CIN:
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Strutture alberghiere (residenze turistico alberghiere RTA, alberghi e condhotel);
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Strutture extralberghiere: affittacamere, case e appartamenti per vacanza (CAV), ostelli, case per ferie, rifugi alpini, rifugi escursionistici, campeggi, villaggi turistici, marina resort;
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Aree attrezzate di sosta temporanea;
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Appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche intermediati da agenzie immobiliari turistiche;
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Bed and Breakfast;
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Agriturismi.
Il CIN va richiesto obbligatoriamente anche se si è già in possesso del CIR.
Come si ottiene il CIN
Il CIN deve essere richiesto accedendo alla piattaforma nazionale della banca dati delle strutture ricettive (BDSR) istituita dal Ministero del Turismo, interoperabile con Ross 1000, al sito: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Accesso tramite SPID, CIE o, per cittadini stranieri, con user e password ottenuti previa registrazione.
È necessario integrare:
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Categoria e terna catastale delle unità immobiliari;
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Codici ATECO;
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Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza (art. 13-ter, comma 7).
Se la struttura non risulta visibile in BDSR pur essendo in regola, è possibile segnalarla tramite “segnalazione di struttura mancante” sulla stessa piattaforma.
Termini per acquisire il CIN e entrata in vigore
Entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cioè entro il 2 novembre 2024), tutti i gestori devono integrare i dati mancanti e ottenere il CIN.
Come si usa il CIN
Il CIN deve essere:
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Esposto all’esterno dello stabile;
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Indicato in tutti gli annunci pubblicati (sostituisce il CIR);
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Indicato in tutto il materiale promozionale, pubblicitario e commerciale.
Anche intermediari immobiliari e portali telematici devono pubblicare il CIN negli annunci.
Ulteriori adempimenti previsti dall’art. 13-ter
Tutte le unità immobiliari a uso turistico devono essere munite di:
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Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio;
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Estintori portatili a norma, posizionati in base alla metratura (1 ogni 200 m², minimo 1 per piano).
Sono esonerate solo le strutture prive di impianti a gas e senza rischio.
Le attività imprenditoriali devono essere conformi alla normativa di sicurezza statale e regionale.
CIN - situazioni particolari
Per CAV gestiti in forma imprenditoriale e alberghi diffusi (un solo CIR per più unità), è necessario indicare nella BDSR tutte le unità immobiliari con relative categorie catastali.
Per locazioni turistiche non imprenditoriali, va richiesto un CIN per ogni alloggio.
CIN e CIR - coordinamento con la normativa regionale
Con l’entrata in vigore del CIN (2 novembre 2024), questo sostituisce il CIR negli obblighi di pubblicazione.
L’iscrizione su Ross 1000 resta necessaria, ma il CIR diventerà solo codice di interscambio tra banche dati.
Da tale data, solo il CIN dovrà essere utilizzato nel materiale promozionale, e le sanzioni applicabili saranno solo quelle previste dalla normativa statale.
Sanzioni e controlli
Ai sensi dell’art. 13-ter, comma 9:
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Mancanza del CIN: sanzione da 800 a 8.000 euro.
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Mancata esposizione o pubblicazione del CIN: sanzione da 500 a 5.000 euro per ciascuna unità, più rimozione degli annunci irregolari.
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Assenza dei requisiti di sicurezza (comma 7): sanzione da 600 a 6.000 euro per violazione.
Controlli e sanzioni sono competenza del Comune in cui è situata la struttura. I proventi vengono destinati a politiche turistiche e gestione rifiuti.
FAQ Ministero del Turismo:
https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
oppure porre uno specifico quesito.
Contatti utili per informazioni generali sul CIN
Dal Lunedì al Venerdì, ore 9:00–18:00:
▪ Tel. 06.164169910 (Contact Center Ministero del Turismo)
▪ Email: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it
urp@ministeroturismo.gov.it
Per assistenza alla procedura di richiesta, utilizzare i canali del portale BDSR.
Manuali scaricabili da: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/